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Prescrizione biennale

Scopri i dettagli della prescrizione per i conguagli fatturati da oltre due anni

Prescrizione biennale

In caso di rilevanti ritardi nella fatturazione di conguaglio, dopo aver fatto richiesta, puoi pagare solo gli importi fatturati a conguaglio, relativi ai consumi più recenti di due anni.

Ricorda che la prescrizione breve può essere richiesta solo da:
  • Utente domestico
  • Professionista, come definito dall’art.3, comma1, lett. c) del d.lgs. 206/05: persona fisica o giuridica “che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”
  • Microimpresa, come definita della raccomandazione 2003/361/CE: impresa che occupa “meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”
L’importo potenzialmente prescrivibile è solo quello derivante dal conguaglio di consumi, mentre non sono prescritti gli importi fatturati in acconto nel periodo, né gli importi fatturati a seguito di conguaglio tariffario.

L’utente è tenuto a consentire l’accesso al nostro personale per effettuare la lettura periodica del contatore o a comunicare l’autolettura in caso di contatore non accessibile o parzialmente accessibile ed assenza dell’utente al nostro passaggio.

Riferimenti normativi
Per approfondimenti inerenti il quadro normativo consulta la legge di bilancio 2018 come modificata dalla legge di bilancio 2020 e conseguenti deliberazioni dell'autorità di regolazione energie reti ed ambiente (ARERA)
Per la richiesta della prescrizione biennale o prescrizione breve degli importi fatturati a conguaglio oltre i due anni, bisogna utilizzare il modulo ed inviarlo attraverso i seguenti canali:
Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19) e conseguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

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